Statuto
EFI è un'associazione no-profit che favorisce la crescita delle realtà formative creando una rete con altri formatori, enti, L&D, startup e fornitori di servizi per favorire sinergie, opportunità di business e fornire strumenti pratici per lo sviluppo dell'industria.

Articolo 1

(Costituzione)

È costituita l'associazione di volontariato denominata “Ecosistema Formazione Italiana”, in breve anche “EFI” (di seguito indicata come “Associazione”).
L'Associazione è regolata dalle norme di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla normativa regionale, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno dell'Associazione, oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

(Sede)

L'Associazione ha sede in Via Borromei 2 - 20123 - Milano.
Il Consiglio direttivo può istituire o sopprimere sedi secondarie su tutto il territorio nazionale o deliberare lo spostamento della sede principale nell'ambito del medesimo Comune.
Ogni diversa modifica richiede la delibera dell'Assemblea dei soci secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Articolo 3

(Carattere dell'Associazione e principi ispiratori)

L'Associazione è apartitica e apolitica, non persegue, né direttamente né indirettamente, fini di lucro e svolge attività di volontariato per il tramite delle prestazioni effettuate in maniera personale, spontanea e a titolo gratuito da coloro, i quali vi aderiscano, esclusivamente per fini di solidarietà.
L'Associazione si fonda sui seguenti principi ispiratori:
a) solidarietà sociale e umana, non discriminazione;
b) personalità e spontaneità delle prestazioni degli aderenti;
c) assenza di fine di lucro e divieto di distribuzione, anche in via indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve, fatte salve le ipotesi previste dalla legge;
d) democraticità della struttura, sovranità dell'assemblea degli associati, principio del voto singolo, uniformità della disciplina del rapporto associativo e carattere elettivo, libero e gratuito delle cariche associative;
e) obbligo di redazione e approvazione del bilancio secondo quanto previsto dallo Statuto;
f) obbligo di devoluzione ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore, dei beni residui in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della presente Associazione;
g) intrasmissibilità della quota associativa e dello status di associato.

Articolo 4

(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5

(Oggetto e attività dell'Associazione)

L'Associazione ha per oggetto il progresso innovativo e sostenibile del settore della formazione professionale, professionalizzante e aziendale in e per l'Italia.
Gli scopi associativi sono perseguiti attraverso:
- Organizzazione e pubblicazione di eventi online o di persona a fini formativi, informativi e di networking;
- Pubblicazione e condivisione di contenuti (articoli, video, studi, ricerche) i quali possano beneficiare i membri dell'associazione;
- Pubblicizzare prodotti e servizi (sponsorizzati o meno) che il board ritiene di valore aggiunto agli associati;
- Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta formativa fornendo un database ai membri;
- Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di servizi a supporto della formazione (Esempio, non esaustivo, consulenze di formazione finanziata, finanza agevolata, marketing, sviluppo di business);
- Veicolare gli interessi degli associati verso terze parti per instaurare partnership e coinvolgere organizzazioni istituzionali e politiche nel cambiamento;
Al fine di perseguire il predetto scopo, l'Associazione può svolgere ogni attività in conformità alla legge e alla propria natura di ente senza scopo di lucro, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
gestione di beni in proprietà, possesso o detenzione; stipulazione di contratti di locazione aventi ad oggetto beni mobili e/o immobili; stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici o privati; collaborazione con altri enti o organismi che perseguano scopi analoghi a quelli dell'Associazione; svolgimento di attività commerciali e produttive, che abbiano funzione marginale e strumentale rispetto agli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo amministrativo.
L’Associazione può avvalersi di dipendenti.
Infine, l’Associazione può avvalersi di consulenti e partner ai quali riconoscere compensi e success fee.
Previa iscrizione nei registri prescritti dalla legge, l'Associazione può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può altresì accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le relative rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

Articolo 6

(Requisiti di ammissione degli associati)

In ragione della natura e dello scopo dell'Associazione, l'ammissione è subordinata al possesso delle specifiche competenze determinate per ciascuna categoria di Associato come descritte all’Articolo 9.
L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda, con la quale l'aspirante associato dichiari di condividere lo scopo dell'Associazione e si impegni a rispettarne le regole, lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli Organi associativi.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo e l'iscrizione ha decorrenza da tale delibera.
Il numero di associati è illimitato. È esclusa qualsiasi forma di adesione o partecipazione temporanea all'Associazione.

Articolo 7

(Diritti degli associati)

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e sono oggetto di pari trattamento.
Fermo quanto sopra, gli associati hanno diritto di: esercitare, se maggiorenni, il voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché il diritto di voto per la modifica dello Statuto e del Regolamento interno; proporsi, se maggiorenni, quali candidati per l'elezione alle cariche associative, salvo sussistano ragioni di ineleggibilità; usufruire, in condizioni di parità e uguaglianza, dei servizi forniti dall'Associazione nei limiti e nelle modalità di cui al Regolamento; partecipare liberamente alle iniziative dell'Associazione; essere costantemente e tempestivamente informati dagli Organi associativi circa i progetti e le attività svolte dall'Associazione.
Ciascun associato può recedere liberamente e in qualsiasi momento dal vincolo associativo, facendone comunicazione scritta al Consiglio direttivo, purché ciò avvenga utilizzando un mezzo di comunicazione idoneo a consentirne l'effettiva conoscenza da parte del destinatario. Il recesso ha effetto decorsi dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Resta inteso che in caso di recesso non è dovuto il rimborso della quota di ammissione e/o del contributo associativo.

Articolo 8

(Obblighi degli associati)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, spontaneo e volontario. Ciò nondimeno, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Articolo che precede, ciascun associato è tenuto al rispetto dello Statuto, del Regolamento (ove approvato) e delle delibere e decisioni degli Organi associativi, oltre che a tenere, in ogni situazione, un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri associati, dei terzi e dell'Associazione in generale. L'associato, inoltre, è tenuto a corrispondere la quota di ammissione nonché il contributo associativo annuale, determinate con delibera dell'Assemblea, e a prestare la propria opera nei tempi e modi dallo stesso concordati con l'Associazione.
L'associato non ha diritto ad alcuna retribuzione per la prestazione di volontariato svolta e non può stipulare con l'Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Egli ha diritto, esclusivamente, al rimborso delle spese sostenute, nel rispetto dei limiti deliberati dall'Assemblea.

Articolo 9.1

(Categorie di associati)

Senza pregiudizio per la parità di diritti, trattamento e doveri, l'Associazione contempla le seguenti categorie di associati: “Persone Fisiche”, “Organizzazioni”, “Fornitori”, “Discenti”. I requisiti per l'appartenenza alle singole categorie sono i seguenti:
Persone Fisiche – devono essere persone fisiche interessate alla “Mission nel regolamento” e che rispondo ai seguenti requisiti: (i) maggiorenni, (ii) che lavorano o ricoprano ruoli operativi full-time nel settore della formazione professionale, educazione, sviluppo personale e delle competenze e, più in generale, della formazione, (iii) che dedicano la maggior parte del proprio tempo di lavoro retribuito ai settori di cui sopra OPPURE apportino un significativo contributo all’Associazione e ai suoi associati in genere.
Organizzazioni – devono essere organizzazioni, persone giuridiche, interessate alla “Mission nel regolamento” e che dedichino la maggior parte delle proprie risorse alla conduzione o al finanziamento o allo sviluppo di progetti di formazione OPPURE che siano interessate ad innovare i loro programmi di formazione e sviluppo di competenze in un periodo di 2 anni.

Articolo 9.2

(Categorie di membri di ecosistema)

Fornitori – devono essere persone giuridiche interessate alla “Mission nel regolamento” e che possano fornire prodotti, servizi o, in generale, soluzioni funzionali al supporto dello sviluppo formativo, educativo, alla risoluzione di problemi organizzativi e di business.
Discenti – devono essere persone fisiche interessate alla “Mission nel regolamento” e che sono immatricolati in un’università OPPURE siano stati immatricolati negli ultimi 12 mesi.

Articolo 10

(Cessazione della qualità di associato)

La qualità di associato viene meno nelle seguenti ipotesi:
a) recesso volontario o dimissioni da parte dell'associato;
b) morte o sopravvenuta impossibilità oggettiva di prestare la propria opera per gli scopi dell'Associazione;
c) decadenza dai requisiti di ammissione di cui all'Articolo 6, deliberata dal Consiglio Direttivo;
d) esclusione deliberata, dal Consiglio Direttivo, a norma del successivo Articolo 11 o per mancato versamento della quota associativa scaduta per un periodo di almeno 3 mesi

Articolo 11

(Misure disciplinari)

L'inosservanza, da parte dell'associato, dello Statuto, del Regolamento o delle disposizioni legittimamente adottate dagli Organi associativi può implicare l'adozione, con provvedimento motivato, delle seguenti misure disciplinari da parte del Consiglio direttivo, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione: a) richiamo verbale per inosservanza di lievissima entità; b) richiamo scritto per inosservanza di non grave entità; c) sospensione dall'esercizio dei diritti di associato fino a 12 mesi in caso di inosservanza apprezzabile entità; d) espulsione in caso di inosservanza grave e/o recidiva e/o tale da implicare l'indegnità dell'associato.
Entro quindici giorni dalla comunicazione della misura disciplinare, l'associato può presentare ricorso motivato al Collegio dei probiviri, che decide entro trenta giorni dal ricorso nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'associato. Il ricorso sospende l'efficacia della misura sanzionatoria irrogata fino alla decisione del Collegio dei probiviri.

Articolo 12

(Organi associativi)

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale degli associati; il Consiglio direttivo;; le Commissioni istituite dal Consiglio Direttivo; il Collegio dei revisori dei conti; il Presidente; il Vice presidente.
Tutte le cariche sociali sono libere e volontarie; esse sono prestate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della relativa funzione.

Articolo 13

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.
L'assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio fiscale, per l'approvazione del bilancio; è convocata, altresì, ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati, o su iniziativa del Consiglio direttivo che ne ravvisi la necessità.
La convocazione spetta al Consiglio direttivo. Essa deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: pubblicazione sulla homepage del sito dell’Associazione con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’ora, il luogo e i mezzi, anche telematici, con i quali sarà resa possibile la partecipazione all’adunanza, nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea può essere altresì convocata da tanti Associati che rappresentino almeno il 10% degli aventi diritto di voto per le materie poste all’ordine del giorno.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti gli associati appartenenti a una Categoria che conferisca tale diritto e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. È ammessa la partecipazione per delega rilasciata in favore di altro associato. Non è ammesso il conferimento di delega a soggetti terzi. Il diritto di intervento spetta agli associati che siano titolari del diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Le deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Le votazioni dell'Assemblea possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Ogni associato ha diritto a un voto, indipendentemente dalla quota di adesione e dalla categoria cui appartenga.
Il verbale della riunione dell'Assemblea è redatto dal Vice presidente nominato dal Presidente.

Articolo 14

(Attribuzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea, in sede ordinaria:
— stabilisce gli indirizzi e il programma generale dell'attività dell'Associazione;
— elegge i membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri, i Revisori dei conti;
— approva l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione;
— approva il bilancio preventivo e consuntivo;
— delibera le quote di ammissione e i contributi associativi annuali e straordinari;
— stabilisce i limiti del rimborso spese a favore di associati e titolari di cariche associative;
— delibera in merito ad ogni argomento che venga regolarmente posto all'ordine del giorno;
— delibera in ordine alle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto, ivi compresa la proroga dell'Associazione in caso di durata non illimitata;
— delibera in ordine alle proposte di scioglimento dell'Associazione e alla eventuale devoluzione del patrimonio;
— nomina i liquidatori.

Articolo 15

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea a norma degli Articoli che precedono. Ciascuno consigliere resta in carica per tre anni o fino alla revoca. I consiglieri possono essere rieletti per un massimo di 7 mandati.
Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri connessi allo svolgimento dell'attività dell'Associazione e al raggiungimento dei relativi scopi associativi, ad eccezione delle materie riservate all'Assemblea. Il Consiglio direttivo, fra l'altro, predispone il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea e relaziona alla medesima in merito all'attività svolta e al perseguimento degli scopi associativi; dà esecuzione alle delibere assembleari; predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; adotta le misure disciplinari a norma del precedente Articolo 11; delibera l'ammissione di nuovi associati e verifica annualmente la permanenza dei requisiti di ammissione; redige l'eventuale Regolamento interno; delibera in merito agli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione; costituisce e regolamenta le Commissioni.
La convocazione e le riunioni del Consiglio direttivo avvengono nel rispetto delle seguenti modalità: il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente o la maggioranza del consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto a ciascun consigliere con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’ora, il luogo e i mezzi, anche telematici, con i quali sarà resa possibile la partecipazione all’adunanza, nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei Componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, quest'ultimo resta in carica, per l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 16

(Presidente)

Il Presidente è eletto, in seno al Consiglio direttivo, a maggioranza di voti e rappresenta, ad ogni effetto di legge, l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio, manifestandone all'esterno la volontà. Al Presidente compete il potere di firma degli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi degli associati e dei terzi.
In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, alla ratifica dell'organo competente.
In caso di impedimento, impossibilità o cessazione, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal consigliere più anziano.

Articolo 18

(Revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 2403 cod. civ., controlla il regolare andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, riferendo, annualmente, all'Assemblea con apposita relazione al bilancio consuntivo.
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi, più due supplenti, nominati, dall'Assemblea, anche tra non associati, preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori contabili e, comunque, dotati di idonee e comprovate competenze tecniche.
Il Collegio dei revisori è facoltativo e a discrezione del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

(Vice presidente)

Il Vice presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, presiede alle funzioni amministrative ed è responsabile della redazione e dell'archiviazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi associativi.

Articolo 20

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nel rispetto della normativa e del presente Statuto, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario dell'Associazione.
Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare lo svolgimento dell'attività associativa e il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 21

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, da: a) contributi degli aderenti (quota di ammissione, contributo annuale, contributi straordinari, etc.); b) contributi di privati; c) contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; h) rendite di beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; i) introiti derivanti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni o manifestazioni.
Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, è fatto divieto all'Associazione di distribuire utili, avanzi di gestione o riserve, dovendo gli stessi essere utilizzati, esclusivamente, per il perseguimento dello scopo associativo.

Articolo 22

(Quota associativa)

La quota di ammissione e il contributo associativo annuale sono stabiliti dall'Assemblea e indicati nel Regolamento, non sono frazionabili e non sono ripetibili in caso di cessazione della qualità di associato. Essi sono dovuti, in ogni caso, per tutto l'anno solare in corso. L’iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per un (1) anno ed è rinnovata tacitamente ogni anno, qualora non venga esercitato il recesso - a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata – ai sensi dell’articolo 7; la dichiarazione di recesso non interrompe il decorso dell’anno di iscrizione.
È facoltà degli associati contribuire all'attività associativa con versamenti ulteriori di qualsiasi entità, anch'essi non ripetibili.
La qualifica di associato non è trasmissibile, né inter vivos, né mortis causa.

Articolo 23

(Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo elabora il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati, che deve essere convocata, a tale scopo, entro il mese di aprile di ogni anno.
Il bilancio deve contenere l'indicazione analitica dei beni, contributi o lasciti ricevuti dall'Associazione. Il progetto di bilancio deve essere depositato con almeno quindici giorni di anticipo, rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione. L'approvazione del bilancio avviene con le seguenti modalità ....

Articolo 24

(Copertura assicurativa)

L'Associazione assicura gli aderenti, che prestino attività di volontariato, contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 25

(Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall'art. 27 del Codice civile.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Salvo diversa disposizione di legge, i beni residui dell'Associazione saranno devoluti in favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice civile, essendo esclusa qualsivoglia possibilità di distribuzione del residuo tra gli associati.

Articolo 26

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si applicano le norme stabilite dagli articoli da 14 a 42bis del Codice Civile nonché dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.


Contatti: info@efi-italia.it